DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA
da far valere nel caso di obbligo o coercizione
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ORDINANZA
DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
12 LUGLIO 2022
SENTENZA N. 1805/2022
UNA PERSONA NON PUO’ ESSERE COSTRETTA
PER SOSTENTARSI,
A SOTTOPORSI A TRATTAMENTI
INIETTIVI SPERIMENTALI
TALMENTE INVASIVI
DA INSINUARSI NEL SUO DNA
ALTERANDOLO IN UN MODO
CHE POTREBBE ESSERE IRREVERSIBILE,
CON EFFETTI AD OGGI IMPREVEDIBILI
SULLA SUA VITA E SALUTE,
Giudice Susanna Zanda
della seconda sezione civile
del tribunale di Firenze
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Prof. Beniamino Deidda, direttore della
Scuola Superiore di Magistratura:
“IN QUESTO PAESE TUTTI IGNORANO IL DIRITTO
“O TI VACCINI O TI LICENZIO”
è reato di estorsione all’articolo 629 cp
IL CORPO UMANO: IL PROPRIO CORPO È INVIOLABILE
E LA SALUTE PERSONALE NON E’ SACRIFICABILE
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Esiste una sentenza al riguardo:
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 308/1990
“Non è permesso il sacrificio della salute individuale
a vantaggio di quella collettiva.
Ciò significa che è sempre fatto salvo
il diritto individuale alla salute
anche di fronte al generico interesse collettivo”.
NORIMBERGA 1945:
la somministrazione di farmaci (i vaccini lo sono)
contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”.
OVIEDO 2000:
“Un trattamento sanitario (quale è il vaccino)
può essere praticato solo se la persona interessata
abbia prestato il proprio consenso libero e informato”.
Art. 32 DELLA COSTITUZIONE:
“...Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE 6° CIVILE,
nella ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020.
DICHIARA ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM
A PARTIRE DAL 31.01.2020.
DICHIARA ILLEGITTIMO TALE STATO DI EMERGENZA
NEL METODO E NEL MERITO
E DICHIARA DUNQUE NULLIFICABILI
TUTTI GLI ATTI DA ESSI SCATURITI”.
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